COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso esito gare, non meglio specificate, del Campionato Regionale di Eccellenza.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso esito gare, non meglio specificate, del Campionato Regionale di Eccellenza. Il reclamo, qui pervenuto dal Comitato Regionale Marche, al quale l’A.S.D. Montegiorgio Calcio l’ha indirizzato, è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alle controparti, peraltro non indicate, di copia dei motivi del gravame medesimo. Il reclamo è altresì inammissibile per tardività, vertendo su gare del Campionato Regionale di Eccellenza, conclusosi con la giornata del 27 aprile 2008. Il reclamo è, infine, inammissibile ai sensi dell’art. 33, 6° comma, del Codice di giustizia sportiva, perché redatto in forma generica, anche in relazione alle gare contestate. Quanto al suo contenuto di denuncia, la Commissione ritiene di non dover trasmettere il presente gravame alla competente Procura Federale della F.I.G.C., avendovi già provveduto la stessa Reclamante, come rilevabile dai destinatari del reclamo indicati in indirizzo. P.Q.M. la Commissione dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Montegiorgio Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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