COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTRO GIOVANILE CERANO IN RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE DEL GIOCATORE LAI GIORGIO IN RELAZIONE ALLA GARA VERBANELLA VEVERI – CENTRO GIOVANILE CERANO DEL 27.4.2008 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE C .
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a)RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTRO GIOVANILE CERANO IN RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE DEL GIOCATORE LAI GIORGIO IN RELAZIONE ALLA GARA VERBANELLA VEVERI – CENTRO GIOVANILE CERANO DEL 27.4.2008 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE C .
Con ricorso inviato in data 5.5.2008 la Società CENTRO GIOVANILE CERANO interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore LAI Giorgio schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto.
L’esame del merito dell’impugnazione è, tuttavia, precluso in ragione della delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D. inclusa in C.U. n. 37 punto 1.1 del 632008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.
Detta delibera prevede che i “reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 46 comma 3 C.G.S. dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte…”.
Nel caso di specie, rilevato che la gara in oggetto era valida per l’ultimo turno del relativo campionato e che il presente reclamo è stato inviato nonchè pervenuto in data 5.5.2008, ben oltre il termine sopra indicato, l’impugnazione della società CENTRO GIOVANILE CERANO deve essere ritenuta inammissibile.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso della A.S.D. CENTRO GIOVANILE CERANO nonché la Società medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo di €: 130,00 che non risulta versata.
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