COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo del U.S.D. SANMAURO e dell’U.S. ARDOR S. FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 24/04/08 sul Comunicato Ufficiale n. 45, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla gara SANMAURO – ARDOR S. FRANCESCO del 19/04/08, valida per il Torneo Giovanissimi regionali fascia B, girone C.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo del U.S.D. SANMAURO e dell’U.S. ARDOR S. FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 24/04/08 sul Comunicato Ufficiale n. 45, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla gara SANMAURO – ARDOR S. FRANCESCO del 19/04/08, valida per il Torneo Giovanissimi regionali fascia B, girone C.
Entrambe le società citate in premessa ricorrono avverso al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 24 aprile u.s., in forza del quale venivano comminate le seguenti sanzioni: perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 103,00 a carico di entrambe le società.
Rilevato preliminarmente che il reclamo dell’U.S.D. SANMAURO è stato inviato a mezzo fax a questa Commissione in data 30/04/2008, ma non vi è prova agli atti dell’invio della relativa copia alla controparte, mentre l’U.S. ARDOR S. FRANCESCO ha inviato lo stesso a mezzo raccomandata a/r spedita in data 2 maggio u.s., allegando ricevuta dell’invio della copia del proprio gravame all’U.S.D. SANMAURO.
Rilevata altresì la necessità di riunire i due ricorsi esaminandoli contestualmente, in quanto aventi ad oggetto le medesime doglianze.
Considerata l’inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S.D. SANMAURO, stante la mancata allegazione della prova dell’invio dello stesso alla controparte, e rilevata l’ammissibilità e la tempestività di quello avanzato dall’U.S. ARDOR; la Commissione Disciplinare osserva quanto segue:Dall’esame di quest’ultimo emerge che la ricorrente si sarebbe regolarmente presentata (l’ora non è indicata) presso l’impianto sportivo dell’U.S.D. SANMAURO per disputare l’incontro programmato sabato 19/04/2008 alle ore 16,15, in base a quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 10/04/08.Contestualmente, l’arbitro giunto per dirigere l’incontro sarebbe stato informato dai dirigenti ospitanti del fatto che nessuna richiesta di anticipazione dello stesso al sabato era stata avanzata dalle due società, sicché la partita non sarebbe stata disputata.Sempre a detta del ricorrente l’arbitro si sarebbe quindi messo in contattato telefonico con i propri responsabili i quali avrebbero confermato tale circostanza, autorizzandolo altresì a lasciare il campo per tornarvi il giorno successivo.
Peraltro, stante l’indisponibilità dell’ARDOR S. FRANCESCO a disputare l’incontro il giorno successivo alla stessa ora, le due società avrebbero poi deciso di rinviare lo stesso a data da destinarsi e di comunicare tale decisione all’A.I.A., onde evitare all’arbitro un nuovo inutile accesso al campo sportivo.
Dalla lettura del referto arbitrale, per contro, emergono circostanze significativamente diverse.
In primo luogo il direttore di gara, allontanatosi definitivamente dall’impianto sportivo solo alle ore 15,45 (ovvero trenta minuti prima del previsto inizio della partita), afferma di avere notato la mancanza di entrambe le squadre, in secondo luogo egli non dice di essere stato informato dai propri responsabili del fatto che l’incontro avrebbe dovuto essere disputato il giorno successivo, bensì di avere appreso tale circostanza da un soggetto qualificatosi come segretario della società SANMAURO e di essere stato semplicemente “autorizzato” dal Pronto A.I.A. sezionale a lasciare l’impianto sportivo.Sulla scorta di quanto riassunto nei capoversi che precedono, peraltro, emerge inequivocabilmente l’inconciliabilità delle circostanze evidenziate nel reclamo in esame con quelle evidenziate nel referto arbitrale sicché, considerata la fede probatoria privilegiata di cui beneficia tale atto ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva, non è chi non veda come non vi sia spazio alcuno per accogliere le doglianze dell’U.S. ARDOR.
In tal senso è impossibile ritenere veritiera la ricostruzione dei fatti operata nel proprio reclamo dall’U.S. ARDOR, secondo cui i dirigenti della società avrebbero appreso del rinvio dell’incontro solo sabato 19 aprile 2008, dopo essersi regolarmente presentati al campo di gioco.Tale assunto trova infatti puntuale smentita nel referto arbitrale dal quale si evince, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che sino alle 15,45 nessuna delle due squadre si era presentata al campo, sicché è evidente che l’accordo di non giocare la partita era già stato preso in precedenza e autonomamente da entrambe le società le quali, omettendo di attivarsi per chiarire il possibile equivoco, hanno anche indotto la sezione arbitrale ad inviare inutilmente un arbitro a dirigere un incontro che avevano comunque intenzione di disputare in un’altra data. Infatti, secondo quanto è dato comprendere della presente vicenda, la scelta di non disputare l’incontro nella data e nell’ora indicata dal Comunicato Ufficiale pare ascrivibile esclusivamente alla volontà di entrambe le società, non risultando agli atti alcun provvedimento di rettifica del giorno e dell’ora dello stesso.
Ritenendo errata l’indicazione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 10 aprile 2008, del resto, l’U.S.D. SANMAURO avrebbe dovuto richiedere preventivamente alla segreteria del Comitato Regionale chiarimenti circa la data dell’incontro, mentre l’U.S. ARDOR non avrebbe dovuto condividere l’autonoma decisione dei primi a non disputare l’incontro de quo nel giorno indicato dal Comunicato Ufficiale, senza chiedere ragguagli al Comitato e omettendo di presentarsi al campo di gioco.
Invero, l’indicazione nel Comunicato Ufficiale di un giorno diverso da quello in cui abitualmente vengono giocate le gare casalinghe da parte della società ospitante avrebbe potuto essere ricondotta a ragioni organizzative, sicché male hanno fatto entrambe le società a non attivarsi preventivamente presso il Comitato Regionale per ricevere i necessari chiarimenti sul punto, prima di assumere la decisione di non disputare l’incontro nella data indicata.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo dell’U.S.D. SANMAURO, rigetta il reclamo proposto dall’U.S. ARDOR e dispone l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sui conti dell’U.S.D. SANMAURO e su quello dell’U.S. ARDOR.
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