COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD D’Annunzio FC (CT) – reclamo avverso posizione irregolare del calciatore Monteleone Claudio (squalifica per una gara C.U n. 47 del 09/04/08) – gara Scordia D’annunzio del 20/04/08 Procedimento 222/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD D’Annunzio FC (CT) – reclamo avverso posizione irregolare del calciatore Monteleone Claudio (squalifica per una gara C.U n. 47 del 09/04/08) – gara Scordia D’annunzio del 20/04/08 Procedimento 222/A Con il reclamo proposto la società ASD D’Annunzio lamenta che nella gara in oggetto la società Scordia avrebbe utilizzato il calciatore Monteleone Claudio squalificato come da C.U. n. 47 del 09/04/08. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti osserva, anche d’ufficio, la irregolarità; La gara in questione è la prima disputata dopo la pubblicazione del C.U. n. 47 del 09/04/08 riportante la squalifica di una gara per somma di ammonizioni a carico del calciatore Monteleone Claudio, pertanto lo stesso non aveva titolo a prendere parte alla gara Scordia – D’annunzio (prima gara playoff dopo pubblicazione del suddetto Comunicato Ufficiale). PQM DELIBERA Di accogliere il reclamo come sopra proposto, infliggendo alla società la perdita della gara con il punteggio di 0-3
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