COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Società A.S.D. Conca d’Oro Monreale (PA) avverso ripetizione gara ( Decisione G.S.) GARA : Conca d’Oro Monreale – Città di Erice del 27/04/2008 CAMPIONATO : Serie C Calcio Femminile C.U. : n. 32 del 02/05/2008 PROCEDIMENTO : n. 230/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Società A.S.D. Conca d’Oro Monreale (PA) avverso ripetizione gara ( Decisione G.S.) GARA : Conca d’Oro Monreale – Città di Erice del 27/04/2008 CAMPIONATO : Serie C Calcio Femminile C.U. : n. 32 del 02/05/2008 PROCEDIMENTO : n. 230/A Ricorre ritualmente avverso la decisione del G.S. territoriale che aveva statuito la ripetizione della gara a margine riportata, la Società A.S.D. Conca d’Oro Monreale. Eccepisce la ricorrente che le correzioni apportate sulla distinta delle calciatrici partecipanti alla gara furono portate a conoscenza dell’arbitro, il quale dopo il riconoscimento di rito, ne informò il dirigente della squadra avversaria. Pertanto chiede la nullità della decisione del G.S. e la omologazione del risultato conseguito in campo. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: • L’elenco calciatrici attinenti la società A.S.D. Conca d’Oro Monreale allegato dall’arbitro al suo referto riporta le correzioni dichiarate dalla Società appellante, omettendo la cancellazione della calciatrice Pagliarisi Rosa esclusa dalla lista e in distinta con il numero 2, sostituita con lo stesso numero dalla calciatrice Cimino Martina partecipante alla gara; • Per quanto attiene la distinta consegnata dall’arbitro alla Società Città di Erice, dalla stessa si rileva che le predette correzioni riportate nella distinta allegata al referto, in parte, non sono indicate parimenti in essa; • A norma delle disposizioni vigenti in materia le società hanno diritto di conoscere l’esatta composizione della squadra avversaria e del relativo elenco riportante i partecipanti alla gara con relativa numerazione ed estremi dei documenti identificativi con tutte le eventuali successive modifiche riportate dall’arbitro; • Ogni diversa indicazione è oggetto di irregolarità per violazione di dovuta conoscenza dei partecipanti a gare; • Tutto ciò è stato rilevato da questa Decidente che comunica di aderire al giudicato in 1° grado assunto P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società A.S.D. Conca d’Oro Monreale confermando la statuizione della ripetizione della gara; per l’effetto di addebitare la tassa reclamo pari a € 130,00.
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