COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.S.D. LIBERTAS ALFREDO CAPRA – (CL) – (Avverso squalifiche calciatori: DI FRANCESCA PAOLO E ROMANO SALVATORE FINO AL 31.12.2012 – GARA: POL. BUTERESE E.M. – ACSD LIB. ALFREDO CAPRA del 27.04.2008 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGOR – DELEG.PROV.LE DI CALTANISSETTA) – C.U. n. 40 DEL 20.04.2008 Proc. n. 106/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.C.S.D. LIBERTAS ALFREDO CAPRA – (CL) – (Avverso squalifiche calciatori: DI FRANCESCA PAOLO E ROMANO SALVATORE FINO AL 31.12.2012 – GARA: POL. BUTERESE E.M. – ACSD LIB. ALFREDO CAPRA del 27.04.2008 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGOR – DELEG.PROV.LE DI CALTANISSETTA) – C.U. n. 40 DEL 20.04.2008
Proc. n. 106/B
Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo sostenendo che il calciatore Romano avrebbe colpito involontariamente l’arbitro ad una spalla perché spinto dal Dirigente della Società, mentre che a colpire l’arbitro e l’assistente di gioco non sarebbe stato il calciatore Di Francesca Paolo ma altri due atleti indicati nell’atto di gravame ed esattamente Stella Salvatore e Di Natale Giuseppe, producendo dichiarazioni attestanti quanto sostenuto nell’appello a firma di Immordino Orazio e Stella Salvatore e lo stesso calciatore squalificato Di Francesca Paolo;
La Commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli atti di gara osserva:
Relativamente alla condotta posta in essere dal Romano Salvatore, nel rapporto di gara si evidenzia con estrema chiarezza quella che è stata la sua azione aggressiva e violenta nei confronti del Direttore di gara, sicchè non può trovare accoglimento la tesi difensiva dell’involontarietà del comportamento e della tenuità delle conseguenze determinate dal calciatore;
Con riguardo alla squalifica inflitta al calciatore Di Francesca, va rilevato che anch’essa si fonda su circostanze assolutamente certe così come rilevate dall’arbitro ed indicate nel rapporto di gara, in particolare che ciò che concerne l’individuazione del responsabile della duplice aggressione ai danni dell’Arbitro e del suo collaboratore;
Conseguentemente, la tesi difensiva che verrebbe essere altri i calciatori autori della condotta aggressiva e violenta non può trovare ingresso in questa sede, perché l’identificazione effettuata dall’Arbitro circa l’autore dell’aggressione non dà adito ad alcun dubbio di chi sia stato l’unico responsabile delle due aggressioni e, pertanto, le dichiarazioni allegate non hanno alcun valore probatorio e non possono che confutare quanto dichiarato dal Direttore di gara;
Per quel che riguarda infine l’entità della sanzione, essa appare senz’altro adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti commessi dai calciatori;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere il ricorso con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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