COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.S. PALERMITANA CALCIO (Pa) avverso posizione irregolare identità calciatore Adelfio Lorenzo. Gara 2^ Categoria Play Off: Palermitana Calcio – Colomba Bianca del 26 Aprile 2008 Procedimento 226/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.C.S. PALERMITANA CALCIO (Pa) avverso posizione irregolare identità calciatore Adelfio Lorenzo. Gara 2^ Categoria Play Off: Palermitana Calcio - Colomba Bianca del 26 Aprile 2008
Procedimento 226/A
La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine previsto dalle norme relative al regime di abbreviazione termini (C.U. 41 del 27 Febbraio 2008 e successivi).
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso a termini dell’articolo 33 n° 5 e 9 e ne preclude l’esame di merito.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto;
di addebitare ala società A.C.S. Palermitana Calcio, per l’effetto, la somma di € 20,00 quale differenza dovuta per tassa reclamo
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