COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 255 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.C.D. Juventina Pontedera avverso la decisione del G.S.T. di Pisa che ha squalificato il calciatore Caroti Dario per tre giornate. C.U. n.41 del 17/04/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 255 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.C.D. Juventina Pontedera avverso la decisione del G.S.T. di Pisa che ha squalificato il calciatore Caroti Dario per tre giornate. C.U. n.41 del 17/04/08. Nel corso del secondo tempo della gara “ U.S. Tirrenia – Juventina Pontedera”, valevole per il campionato juniores, il D.G. espelleva il calciatore in epigrafe per aver colpito con un calcio la gamba di un avversario, disinteressandosi del pallone. Per tale comportamento violento nei confronti di un avversario il G.S. squalificava il calciatore in questione per tre giornate, sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso tale provvedimento propone reclamo la A.C.D. Juventina Pontedera, la quale pur confermando il fatto contestato al calciatore ne da una interpretazione diversa. Ritiene la reclamante, infatti, che nel caso di specie si è trattato di un mero fallo di frustrazione, fatto senza premeditazione e cattiveria ma determinato dalla stanchezza per una lunga rincorsa a fianco del giocatore avversario senza riuscire a sottrargli il pallone. Per tale motivo chiede che al proprio tesserato venga condonata una giornata di squalifica. Alla luce degli atti in possesso di questa C.D. il reclamo in questione, pur non essendo fondato nel merito, appare meritevole di accoglimento. Infatti la contestata aggravante, relativa alla qualifica di capitano, nel caso di specie non trova fondamento in quanto la medesima può essere invocata soltanto nei confronti di comportamenti lesivi della figura del D.G. Pertanto questa Commissione Disciplinare ritiene congrua la sanzione di due giornate di squalifica per la sola condotta gravemente antisportiva nei confronti di un avversario. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it