COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA “b” 260 – Stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della soc. Jolly Montemurlo avverso esito della gara La Querce – Jolly Montemurlo del 19.04.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA “b” 260 – Stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della soc. Jolly Montemurlo avverso esito della gara La Querce – Jolly Montemurlo del 19.04.2008. La soc. Jolly Montemurlo , con tempestivo e formalmente corretto reclamo , chiede a questa Commissione vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S , assumendo che allo stesso abbia partecipato il calciatore Antonelli Marco malgrado non tesserato per la soc. la Querce. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Antonelli Marco ( 30.05.1992 – matricola 4.948.168 ) , come comunicato dall’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , risulta tesserato per la Pol. Prato Nord dal 27.08.2007 ( status – settore Giovanile ) con scadenza vincolo alla fine della stagione sportiva 2007/08. Lo stesso , impiegato in maniera del tutto inopportuna , nella gara in oggetto indicata , con il n° 2 , dall’inizio della gara e fino al 32° del secondo tempo , rende inefficacie il risultato sul campo tanto che lo stesso deve essere rideterminato secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M La C.D.T , accoglie il proposto reclamo ed infligge alla soc. La Querce la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/3. Inoltre infligge al sig. Mugnaini Maurizio , quale dirigente accompagnatore ufficiale , la inibizione fino al 08.06.2008 ed alla soc. l’ammenda pari a 150,00 € . ordina la restituzione della tassa versata.
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