COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. COMIGNANI ALESSANDRO, NELLA SUA QUALITA’ DI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI PESCARA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. COMIGNANI ALESSANDRO, NELLA SUA QUALITA’ DI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI PESCARA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. Con nota dell’11/01/08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Comignani Alessandro, nella suindicata qualità per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere prodotto all’organo tecnico di competenza, all’inizio della stagione sportiva 2006 – 2007 un falso certificato di idoneità all’attività sportiva. Con raccomandata r.r. del 4/3/08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al soggetto deferito la violazione della norma sopra richiamata a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando lo stesso che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 5/5/08, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’udienza all’uopo fissata, compariva il solo rappresentante della Procura Federale, Avv. Andrea Manganelli il quale, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l’applicazione dell’inibizione per anni uno del Comignani. Osserva la Commissione che la responsabilità di quest’ultimo risulta per tabulas avendo egli reso esplicita ammissione delle proprie responsabilità dinanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 11/6/07. Ritiene, peraltro, la stessa Commissione che debba essere inflitta la sanzione della inibizione per anni due attesa la gravità del comportamento del Comignani che, a prescindere da altre valutazioni, avrebbe potuto cagionare serie conseguenze alla sua salute. P.Q.M. la Commissione Disciplinare infligge al Sig. Comignani Alessandro per anni due. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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