COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI : 1) Sig. SAMMARTANO Giovanni Presidente A.S.D Sporting 2) Soc. A.S.D SPORTING (Marsala – Tp) Procedimento 153/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI : 1) Sig. SAMMARTANO Giovanni Presidente A.S.D Sporting 2) Soc. A.S.D SPORTING (Marsala – Tp) Procedimento 153/A Considerato che la Procura Federale con nota 2763/457 del 14 Febbraio 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi queta Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Art.1 comma 1 C.G.S.; Art.38 comma 1 N.O.I.F ; Art.40 comma 1 Regolamento L.N.D. ex Art.4 comma 1e 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente il rappresentante della Società deferita; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “Inibizione a tutti gli effetti per mesi 7 (sette) al Sig. Sammartano Giovanni ; ammenda di €2000,00 a carico della società A.S.D Sporting; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: “dichiara di avere tesserato quale allenatore il Sig. Giacalone Simone sin dalla data 13 Ottobre 2007 ricevendo il relativo tesserino del Settore Tecnico in data 31 Ottobre 2007. Produce copia del superiore tesserino del Settore Tecnico chiedendo, pertanto, il non luogo a procedersi in favore della propria società. La Commissione Disciplinare; preso atto di quanto sopra riportato; tenuto conto di quanto operato dalla società deferita, ritenuto che, comunque, la predetta società ha utilizzato l’allenatore prima del suo ufficiale tesseramento; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al sig. Sammartano Giovanni Presidente della A.S.D. Sporting R.C.B. l’inibizione agli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettere h C.G.S. per mesi 3 (tre) alla società A-S-D- Sporting a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva l’ammenda di €500,00 La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla procura Federale
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it