COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) BARBITTA Antonino Presidente- Accompagnatore società A.S.D. POl. Montagnareale 2) A.S.D. Pol. MONTAGNAREALE. Procedimento 164/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) BARBITTA Antonino Presidente- Accompagnatore società A.S.D. POl. Montagnareale 2) A.S.D. Pol. MONTAGNAREALE. Procedimento 164/A Considerato che La Procura Federale con nota 2913/454 del 20 Febbraio 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui Artt.1 comma 1 C.G.S.; 40 comma 1 Regolamento L.N.D.; ex art. 4 comma 1 C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente; Sentito il rappresentante delle Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “di infliggere al Sig. Barbitta Antonino (Pres. A.S.D Pol Montagnareale) l’inibizione a ttti gli effetti pre mesi 6 (sei); alla società A.S.D. Pol. Montagnareale l’ammenda di € 5000,00; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: “ nessuno è presente ha prodotto, però, nota del 03 Marzo 2008 dove dichiara di avere tesserato il Sig. Buazzanca Francesco come allenatore di base dal 14 Novembre 2007 – tessera n° 18359 - ; Ritenuto che il Sig. Barbitta Antonino nel propr5io foglio di censimento, all’atto della iscrizione al campionato di competenza non ha indicato alcun nominativo come allenatore, depennando anzi nella distinta di una delle gare disputate, la voce “allenatore”; DELIBERA di ritenere responsabile dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo al sig. Barbitta Antonino (Presidente – Accompagnatore della società A.S.D. pol. Montagnareale ) l’inibizione ai fini dell’articolo19 n°1 lettera h ) C.G.S., pre mesi 4 (quattro); alla società A.S.D. Pol. Montagnareale l’ammenda, a titolo di responsabilità diretta di € 2000,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale
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