COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) FERLAZZO ANTONINO (PRESIDENTE SOCIETA’ A.S.D. PADRE PIO) 2) IMPOCO SALVATORE (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. PADRE PIO); 3) A.S.D. PADRE PIO – Proc. N. 165/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) FERLAZZO ANTONINO (PRESIDENTE SOCIETA’ A.S.D. PADRE PIO) 2) IMPOCO SALVATORE (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. PADRE PIO); 3) A.S.D. PADRE PIO - Proc. N. 165/A Considerato che la Procura Federale con nota 2914/455 del 20.2.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) C.G.S. con riferimento all’Art. 40 – comma 1) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, ex Art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Aprile 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “Ritenere responsabili di quanto loro addebitato quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Ferlazzo Antonino l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 6; Al Sig. Impoco Salvatore l’inibizione per mesi 3; Alla Società l’ammenda di Euro 5.000,00=”; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: “soltanto le memorie difensive prodotte le cui richieste in esse contenute non sono producenti ai fini difensivi nel rispetto delle norme vigenti in materia; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere dei capi di imputazione loro ascritti; Visti gli Artt. 1 comma 1), 4 commi 1) e 2) C.G.S. e l’Art. 40 comma 1) Regolamento L.N.D.; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Ferlazzo Antonino (Presidente A.S.D. Padre Pio ) ed al Sig. Impoco Salvatore (Dirigente accompagnatore A.S.D. Padre Pio), l’inibizione agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); Alla Società A.S.D. Padre Pio l’ammenda di Euro 1.000,00=; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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