COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 14/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARIA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA DEL 4.5.2008 TRA IL BUON PASTORE POLICORO ED IL SANTAMARIA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CONTE ANDREA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 14/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARIA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA DEL 4.5.2008 TRA IL BUON PASTORE POLICORO ED IL SANTAMARIA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CONTE ANDREA. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla società SANTAMARIA (Allievi regionali) avverso l’omologazione del risultato della gara BUON PASTORE POLICORO – SANTAMARIA del 4.5.2008 per posizione irregolare del calciatore CONTE ANDREA del Buon Pastore Policoro; RILEVATO che il calciatore Conte Andrea, nt. il 5.01.92, con il CU n. 97 del 23.04.2008, veniva squalificato per 1(una) gara per recidiva nella IV^ ammonizione subita nella gara del 20.04.2008 tra il Buon Pastore Policoro ed il Padre Minozzi (13^ di ritorno); CONSIDERATO che la successiva gara del 27.04.2008 con il Melfi (14^ di ritorno) da disputare contro una squadra “fuori classifica”, non era idonea a far ritenere scontate le squalifiche dei tesserati, non producendo un risultato valido per la classifica e che, comunque, il suddetto incontro non è stato disputato per rinuncia del Buon Pastore, incorrendo, in tal modo nel disposto dell’art. 22, punti 4 e 5, del CGS; ACCERTATO dagli atti ufficiali che il Conte Andrea è stato regolarmente schierato, con il n.ro 8, nella gara del 4.5.2008 disputata contro il Santamaria (15^ di ritorno), senza averne titolo essendo in costanza di squalifica; P.Q.M. • accoglie il ricorso della società Santamaria ed, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 5, del C.G.S., infligge alla società Buon Pastore Policoro la perdita della gara con il seguente punteggio: BUON PASTORE POLICORO – SANTAMARIA 0-3; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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