COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 183 della società U.S.D. ARDORESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°43 del 09.04.2008 (Squalifica calciatore MALLARO Vincenzo per QUATTRO giornate, Inibizione Sig. BOVA Gianfranco fino al 30.06.2008, squalifica calciatore CALIGIURI Roberto per TRE gare, squalifica massaggiatore MERCATELLO Reginaldo fino al 30.06.2008, squalifica assistente di parte SGAMBELLONE Domenico fino al 30.06.2008, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 183 della società U.S.D. ARDORESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°43 del 09.04.2008 (Squalifica calciatore MALLARO Vincenzo per QUATTRO giornate, Inibizione Sig. BOVA Gianfranco fino al 30.06.2008, squalifica calciatore CALIGIURI Roberto per TRE gare, squalifica massaggiatore MERCATELLO Reginaldo fino al 30.06.2008, squalifica assistente di parte SGAMBELLONE Domenico fino al 30.06.2008, ammenda di € 200,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a “chiarimenti”; RILEVATO Che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati del Giudice Sportivo Territoriale ed in particolare il comportamento offensivo e minaccioso dei tesserati della società reclamante; ritenuto, tuttavia, che appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte al dirigente, al massaggiatore ed all’assistente arbitrale nonché alla società Ardorese a titolo di responsabilità oggettiva; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Ardorese: - riduce l’inibizione al Sig. BOVA Gianfranco fino al 30 MAGGIO 2008; - riduce la squalifica al Sig. MERCATELLO Reginaldo fino al 30 MAGGIO 2008; - riduce la squalifica al Sig. SGAMBELLONE Domenico fino al 30 MAGGIO 2008; - riduce l’ammenda inflitta alla società ARDORESE ad € 100,00; - conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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