COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 195 del Sig. PIRITI Rocco (società F.C. Cirò) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°43 del 30.04.2008 (Squalifica per OTTO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 195 del Sig. PIRITI Rocco (società F.C. Cirò)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n°43 del 30.04.2008 (Squalifica per OTTO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
in via preliminare che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può
essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro;
Che dal rapporto dell’arbitro della gara Cirò – Real Fondo Gesù del 26.04.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca che il
calciatore Piriti Rocco si è reso responsabile di comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara;
ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguate ai fatti ascritti al calciatore suddetto;
P.Q.M.
rgetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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