COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 9 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA LIBERATORE BULZARIELLO / GROTTA SOCCER DEL 11/4/08 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 9 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA LIBERATORE BULZARIELLO / GROTTA SOCCER DEL 11/4/08 – 1^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto, rileva, in via preliminare, che sono stati disposti ed eseguiti accertamenti approfonditi, attraverso l’audizione del direttore di gara, da parte del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla doglianza esposta nel reclamo al medesimo al G.S.T. dalla società Liberatore Bulzariello, relativa ad un presunto errore tecnico, che si sarebbe verificato in occasione della gara oggetto del reclamo. Al riguardo, la società Liberatore Bulzariello, nel reclamo proposto al Giudice di prime cure, ha sostenuto che la mancata sostituzione dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Di Rosa Marco, con altro tesserato avrebbe determinato l’irregolare svolgimento della gara. La doglianza accolta dal Giudice Sportivo Territoriale è stata impugnata innanzi a questa C.D.T. dalla società Grotta Soccer. L’arbitro, nell’esauriente audizione presso il G.S.T., ha confermato la mancata sostituzione dell’assistente di parte che, peraltro, nel suo rapporto di gara aveva collegato all’atteggiamento ingiurioso e minaccioso dell’assistente di parte da lui allontanato dal campo. Questa C.D.T. osserva, altresì, che in occasione della gara oggetto del reclamo, le funzioni di assistente di parte dell’arbitro sono venute a mancare negli ultimi due minuti di gara e nei successivi quattro minuti di recupero, innanzitutto in conseguenza del già sottolineato comportamento antisportivo del sig. Di Rosa Marco della società Liberatore Bulzariello. Sotto il profilo sostanziale, peraltro, deve aggiungersi, per completezza del discorso logico-giuridico sul punto che l’errore tecnico arbitrale debba – anche se dimostrato, o documentato – giudicarsi assolutamente ininfluente, nell’ipotesi che esso non abbia prodotto alcun danno alla società, che successivamente intenda invocarne l’applicazione e le conseguenze. Sarebbe, invero, paradossale e palesemente incoerente con lo spirito sportivo e la natura sostanziale e non formale del diritto sportivo se la società responsabile del comportamento di un proprio tesserato potesse giovarsene addirittura fino al punto di modificare il risultato acquisito sul campo. Una precedente motivazione di sostanza di questa C.D.T., sia pure relativa ad una vicenda di diversa fattispecie, è stata confermata anche dall’allora Organo di ultima istanza, la Commissione d’Appello Federale. Anche in quel caso la società che aveva perso sul campo (GC Alto Casertano) aveva proposto reclamo, invocando l’errore tecnico arbitrale, che era peraltro, come nel caso che ci occupa, di vantaggio esclusivo proprio della reclamante. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Grotta Soccer, di annullare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di ripetizione della gara, pubblicata sul C.U. n. 95 del 2 maggio u.s., pag. 2525, e, per l’effetto, confermare il risultato di due reti a zero a favore della società Grotta Soccer, conseguito sul campo; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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