COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL CASTEL VOLTURNO – GARA REAL CASTEL VOLTURNO / ATL. GIUGLIANO DEL 16.02.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL CASTEL VOLTURNO – GARA REAL CASTEL VOLTURNO / ATL. GIUGLIANO DEL 16.02.2008 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Castel Volturno per la gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo è stato spedito in data 8.03.2008, con raccomandata postale n. 13110698229-8, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, C.G.S. (settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). In particolare, deve sottolinearsi che, preso atto dell’impossibilità materiale dell’individuazione della data di spedizione del plico raccomandato, rimesso a questa C.D.T. dalla società reclamante, questa Commissione ha espletato gli opportuni e doverosi accertamenti, rilevando in modo documentale ed inoppugnabile che la raccomandata medesima era stata spedita, come già indicato, in data 8.03.2008. La necessitata declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Castel Volturno; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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