COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPITELLO – GARA CALORE ALTO CILENTO / CAPITELLO DEL 4.05.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPITELLO – GARA CALORE ALTO CILENTO / CAPITELLO DEL 4.05.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Capitello, ne rileva l’inammissibilità. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto ricorso alla società controparte. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 2 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la tassa reclamo, non versata.
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