COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALBA NOCERINA – GARA ANGELS BRACIGLIANO / ALBA NOCERINA DEL 10.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALBA NOCERINA – GARA ANGELS BRACIGLIANO / ALBA NOCERINA DEL 10.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., letto il reclamo, ritualmente proposto nei termini abbreviati per le ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D., dalla società Alba Nocerina, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania con allegata la lista protocolli dei tesseramenti pervenuti dalla società Angels Bracigliano, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Cardaropoli Domenico, Daniele Gennaro, Sasso Giampaolo e D’Amato Raffaele (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare dei calciatori Cardaropoli Domenico, nato il 27.904.1987, che risulta tesserato per altra società dal 30.10.2004 e Daniele Gennaro, nato il 31.01.1985, che risulta svincolato, da altra società, in data 13.07.2006, senza ritesserarsi Di conseguenza, essi hanno partecipato, alla gara de qua, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Sasso Giampaolo, nato il 23.06.1984 e D’Amato Raffaele, nato il 27.01.1972, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Angels Bracigliano, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Alba Nocerina; di infliggere a carico della società Angels Bracigliano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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