COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANMAURESE – GARA STELLA CILENTO / SANMAURESE DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SANMAURESE – GARA STELLA CILENTO / SANMAURESE DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata,
presunta posizione irregolare deI calciatorI Schiavo Emilio e Retta Antonio, della società Stella Cilento.
Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento, si rileva che è emersa la posizione
regolare dei calciatori Schiavo Emilio, nato il 24.08.1977, e Retta Antonio, nato il 25.08.1986, che risultano
tesserati, a favore della società Stella Cilento, dal 18.12.2004 e dal 12.11.2004, ovvero da data
ampiamente antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Di
conseguenza, la partecipazione dei predetti calciatori, alla gara in esame, è da considerarsi regolare agli
effetti di tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Sanmaurese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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