COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANMAURESE – GARA STELLA CILENTO / SANMAURESE DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANMAURESE – GARA STELLA CILENTO / SANMAURESE DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare deI calciatorI Schiavo Emilio e Retta Antonio, della società Stella Cilento. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento, si rileva che è emersa la posizione regolare dei calciatori Schiavo Emilio, nato il 24.08.1977, e Retta Antonio, nato il 25.08.1986, che risultano tesserati, a favore della società Stella Cilento, dal 18.12.2004 e dal 12.11.2004, ovvero da data ampiamente antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, la partecipazione dei predetti calciatori, alla gara in esame, è da considerarsi regolare agli effetti di tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Sanmaurese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it