COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ROFRANO – GARA ROFRANO / RODIO DEL 6.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ROFRANO – GARA ROFRANO / RODIO DEL 6.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 16.04.2008 e, dunque, oltre il termine (di sette giorni successivi alla data di disputa della gara de qua), di cui all’art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Rofrano; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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