COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANMAURESE – GARA SANMAURESE / LUSTRA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SANMAURESE – GARA SANMAURESE / LUSTRA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
La C.D.T., letto il reclamo della società Sanmaurese, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli
effetti del tesseramento e disciplinare, dei calciatori Elia Umberto e Falcione Francesco, che la società
reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare, che è emersa la posizione
regolare dei calciatori Elia Umberto, nato il 13.11.1990 (tesserato, a favore della società Lustra, dal
16.04.2008), da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Diversa è, invece, la posizione del
calciatore Falcione Francesco, nato il 16.03.1957, squalificato, per due giornate di gare effettive, quale
calciatore non espulso dal campo, in occasione della gara del 20.04.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n.
35 del 24.04.2008 della Delegazione Provinciale di Salerno, pag. 981). Ebbene, è emerso che il predetto
calciatore è stato inserito nella distinta ufficiale di gara, con il n. 14, ma senza prendere parte alla gara
medesima. In ragione del suo non utilizzo nella gara de qua, la società Lustra non può essere sottoposta
alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Sanmaurese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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