COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL RMA PIANURA – GARA TURBINE CLUB ITALIA / FUTSAL RMA PIANURA DEL 2.03.2008 – CALCIO A CINQUE JUNIORES

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL RMA PIANURA – GARA TURBINE CLUB ITALIA / FUTSAL RMA PIANURA DEL 2.03.2008 – CALCIO A CINQUE JUNIORES La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza, atteso che sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare del calciatore Torre Daniele, nato il 30.07.1989, della società Turbine Club Italia. In particolare, è emerso quanto di seguito specificato: il calciatore Torre Daniele era stato squalificato per quattro giornate di gara a seguito di espulsione dal campo, in occasione della gara del 20.01.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 61 del 24.01.2008 del Comitato Regionale Campania, pag. 1506). Al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 22, comma 3, e di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.), che prescrive che la squalifica di un calciatore per giornate di gara debba essere scontata a decorrere dalla gara ufficiale immediatamente successiva a quella di disputa della gara che ha determinato la squalifica medesima. Deve, dunque, esaminarsi la posizione del calciatore in esame, in riferimento alle gare ufficiali, che intercorrono dalla data di decorrenza della squalifica a suo carico, fino alla data di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Orbene, in occasione delle gare del 27.01.2008, del 17.02.2008 e 24.02.2008, il calciatore Torre Daniele non è stato inserito in distinta, né utilizzato, scontando così tre delle quattro gare di squalifica a suo carico. Infine, alle gare del 3.02.2008 e del 10.02.2008 la società Turbine Club Italia non ha partecipato, la prima per esclusione della società antagonista, Real S. Maria a Vico, pubblicata sul C.U. n. 50 del 20.12.2007 (ovvero, in data nettamente antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara), la seconda per il turno di riposo, come dal calendario del girone di riferimento. Quanto alla squalifica non scontata in occasione della gara con la società Real S. Maria a Vico, deve precisarsi che il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 23, comma 4, prescrive che si considerano scontate le squalifiche in relazione a gare “che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica”. Orbane, la società antagonista della società Turbine Club Italia, ovvero la nominata Real S. Maria a Vico, era stata esclusa nel corso del girone di andata del Campionato di competenza. A tale riguardo, la norma di riferimento (art. 53, comma 3, N.O.I.F.) stabilisce che “qualora una società si ritiri dal Campionato, o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, durante il giorne di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica”. Deve peraltro ribadirsi che, nel caso in esame, l’esclusione della società Real S. Maria a Vico era stata già pubblicata prima del giorno di disputa della gara medesima (il citato C.U. n. 50 del 20.12.2007). Di conseguenza, il nominato calciatore non ha scontato completamente la sanzione a proprio carico, per cui non aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Futsal Rma Pianura; di infliggere a carico della società Turbine Club Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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