COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA REAL TERZIGNO / CASALNUOVO DEL 10.05.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA REAL TERZIGNO / CASALNUOVO DEL 10.05.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Real Terzigno in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a undici e calcio a cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.02.2008 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia all’eventuale società controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con fax in data 13.05.2008 La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della nsocietà Real Terzigno.
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