COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERIARA CALCIO A 5 AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA , UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E L’AMMENDA DI € 150,00 GIUSTA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 52 DEL 03.04-2008 GARA SIMALD CALCIO A 5 – CERIARA CALCIO A 5 DEL 8.3.2008 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1”

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERIARA CALCIO A 5 AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA , UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E L’AMMENDA DI € 150,00 GIUSTA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 52 DEL 03.04-2008 GARA SIMALD CALCIO A 5 – CERIARA CALCIO A 5 DEL 8.3.2008 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1” La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali; letto il reclamo in epigrafe; rilevata la tempestività dello stesso, preliminarmente dichiara l’inammissibilità del reclamo limitatamente alla richiesta di annullamento dell’ammenda di €. 150,00 inflitta dal Giudice sportivo in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. Per quanto concerne le ulteriori doglianze lamentate dalla reclamante la Commissione ritiene di accogliere parzialmente il reclamo nella parte relativa alla penalizzazione di un punto in classifica. Dagli atti esaminati emerge che il Ceriara Calcio a 5 si è reso responsabile della mancata conclusione della gara impedendone il regolare svolgimento ed incorrendo, quindi, come rilevato dal primo giudice, nella violazione dell’art. 17 C.G.S. che, al comma 1, prevede la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6. L’arbitro, infatti, dichiara espressamente che vi erano tutte le condizioni per terminare la gara e, come stabilito dall’art. 35 C.G.S., tale elemento costituisce fonte di prova privilegiata. Al riguardo non rileva neppure il fatto che lo stesso abbia sottoscritto, unitamente al capitano della società Ceriara Calcio a 5, una dichiarazione in cui quest’ultimo motivava il proprio ritiro. Infatti nel suddetto documento non sono che riportate le ragioni del Ceriara Calcio, mentre l’arbitro si è limitato alla sottoscrizione per semplice presa visione e ricevuta dello stesso da allegare al proprio referto. Dagli atti di gara, però, emergono altrettanto chiaramente i fatti violenti commessi all’interno dell’impianto sportivo da parte di sostenitori della società Simald Calcio a 5, anch’essa sanzionata dal Giudice sportivo per responsabilità oggettiva ex art. 14 C.G.S. Tali fatti hanno reso necessario non solo l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, ma anche di un ambulanza che ha prestato soccorso al dirigente del Ceriara Calcio a 5 il quale, successivamente, ha sporto denuncia presso l’Autorità Giudiziaria competente. Quanto accaduto attenua fortemente la condotta posta in essere dal Ceriara Calcio a 5 pertanto è da ritenersi eccessiva l’applicazione della penalizzazione di un punto in classifica in aggiunta alla perdita della gara ed all’ammenda di €.150,00. Oltretutto la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, come stabilito dall’art. 17 comma1 C.G.S. deve essere pari a quelli conquistati al termine della gara e, nel caso di specie, la società reclamante non ha conquistato alcun punto. Il reclamo, pertanto, merita di essere parzialmente accolto come da dispositivo; Tanto premesso, considerato e motivato, DELIBERA In via preliminare, l’inammissibilità del reclamo limitatamente alla richiesta di annullamento dell’ammenda di €. 150,00 inflitta dal Giudice sportivo in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. Nel merito, l’accoglimento parziale del reclamo in epigrafe e per l’effetto riforma la decisione impugnata limitatamente alla penalizzazione di un punto in classifica. La tassa reclamo va restituita.
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