COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ R 11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 16/4/2010 A CARICO DEL CALCIATORE CIARVANO STEFANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 17/4/08 ( Gara: Rocca Gorga – R 11 Latina del 12/4/08 – Campionato JUN. PROV. LT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' R 11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 16/4/2010 A CARICO DEL CALCIATORE CIARVANO STEFANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 17/4/08 ( Gara: Rocca Gorga – R 11 Latina del 12/4/08 - Campionato JUN. PROV. LT) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Ciarvano non avrebbe in alcun modo colpito l'Arbitro, ma avrebbe soltanto assunto un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti, avvicinandosi con la testa, ma senza avere alcun contatto. La reclamante, ritenendo che non sussistessero i presupposti per la sospensione dell'incontro, ha richiesto altresì la ripetizione della gara; ma a tale richiesta ha poi formalmente rinunciato nel corso dell'audizione. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato integralmente il contenuto del referto, ribadendo ancora una volta che il calciatore Ciarvano Stefano, dopo l'espulsione, lo aveva colpito con una testata sullo zigomo destro, causandogli un forte e persistente dolore, talchè era stato costretto a sospendere la gara, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la stessa. Egli ha inoltre riferito che, dopo essere stato colpito, con un gesto istintivo e di difesa aveva allontanato da sé il giocatore, per evitare ulteriori gesti aggressivi da parte di quest'ultimo. L'Arbitro ha infine precisato che, dopo aver raggiunto lo spogliatoio, aveva applicato del ghiaccio sulla parte colpita, e subito dopo, senza neppure fare la doccia, si era recato al Pronto Soccorso di Priverno, ove gli era stato riscontrato un trauma contusivo alla regione temporale dx, con prognosi di 2 gg. s.c., come risultava dal verbale di Pronto Soccorso, allegato al referto. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza del grave gesto di violenza compiuto dal giocatore; gesto del tutto intollerabile e ancor più riprovevole, ove si consideri che da esso è derivata la sospensione dell'incontro. Ritenuta adeguata, ed anzi appena congrua, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento disciplinare di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Soc. R11 LATINA, nonché la squalifica del calciatore CIARVANO STEFANO fino al 16 aprile 2010. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it