COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LA SUSTA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTONI ANDREA (TESS. VIC FORMELLO) PARTECIPANTE ALLA GARA SPORTING LA SUSTA – VIC FORMELLO DEL 4.5.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LA SUSTA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTONI ANDREA (TESS. VIC FORMELLO) PARTECIPANTE ALLA GARA SPORTING LA SUSTA – VIC FORMELLO DEL 4.5.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore MARTONI ANDREA (VIC FORMELLO) in quanto in posizione di squalifica a seguito della delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma pubblicata sul C.U. n. 168 del 30.4.2008 e relativa al Campionato Junires Provinciale; considerato che l’assunto della reclamante trova conferma negli atti ufficiali ma la squalifica, a mente dell’articolo 22 n. 3 del C.G.S., andava scontata nel Campionato Juniores Provinciale, quindi la posizione del calciatore nella gara in questione, relativa ad altro Campionato, era assolutamente regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito in campo: SPORTING LA SUSTA – VIC FORMELLO 1 – 4 La tassa reclamo va incamerata.
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