COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIA MARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2011 A CARICO DEL CALCIATORE ZAGARIA MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 20/3/08 ( Gara: Pro Roma Calcio – Ostia Mare Lido Calcio del 15/3/08 – Campionato COPPA LAZIO Giovanissimi )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' OSTIA MARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2011 A CARICO DEL CALCIATORE ZAGARIA MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 20/3/08 ( Gara: Pro Roma Calcio – Ostia Mare Lido Calcio del 15/3/08 - Campionato COPPA LAZIO Giovanissimi ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società Interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: La reclamante ha escluso nella maniera più assoluta che il calciatore Zagaria abbia attinto l'Arbitro con uno sputo sul volto, e ha quindi chiesto l'annullamento della grave sanzione, ribadendo che al giocatore poteva soltanto attribuirsi un comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che al 28' del s.t. Il calciatore Zagaria aveva iniziato a litigare con un avversario; essendo egli intervenuto per separarli, il giocatore gli aveva rivolto una espressione irriguardosa, sicché era stato ammonito; a quel punto, lo stesso Zagaria lo aveva insultato, per cui era stato espulso. Mentre si allontanava, giunto ad una distanza di circa 3 metri, il giocatore si era voltato ed aveva sputato verso terra, proseguendo poi la sua marcia verso gli spogliatoi, dando un calcio ad un palo che si trovava vicino al cancello del campo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, che ha ricostruito i fatti in maniera del tutto diversa rispetto alla descrizione fatta nel referto, deve dunque escludersi che il giocatore abbia sputato contro l'Arbitrio attingendolo al viso, e pertanto l'interessato dovrà soltanto rispondere per il comportamento offensivo e sprezzante tenuto nei confronti dello stesso Direttore di gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore ZAGARIA MATTEO dal 31 marzo 2011 al 31 maggio 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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