COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS CAVE AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA REAL TECCHIENA – VIS CAVE DEL 6.4.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS CAVE AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA REAL TECCHIENA – VIS CAVE DEL 6.4.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato preliminarmente che la reclamante non ha inoltrato il reclamo alla controparte REAL TECCHIENA mentre risulta inviata copia alla stessa Società della richiesta di atti contenuta nel preannuncio di reclamo;
rilevato altresì che il reclamo non è stato inoltrato per impugnare un provvedimento del Giudice Sportivo ma avverso il risultato della gara acquisito sul campo, la cui trascrizione sul Comunicato Ufficiale non costituisce un provvedimento disciplinare in senso tecnico ma una presa d’atto delle risultanze del referto arbitrale di natura meramente amministrativa;
considerato quindi che il reclamo, per tale duplice ordine di motivi, è inammissibile
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile confermando il risultato acquisito sul campo
REAL TECCHIENA – VIS CAVE 1 – 1
La tassa reclamo versata parzialmente va incamerata e va addebitata per il residuo.
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