COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 152 del 10/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ R 11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 16/4/2010 A CARICO DEL CALCIATORE CIARAVINO STEFANO (e non CIARVANO come erroneamente pubblicato), ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 17/4/08 ( GARA: ROCCA GORGA – R 11 LATINA DEL 12/4/08 – CAMPIONATO JUN. PROV. LT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 152 del 10/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' R 11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 16/4/2010 A CARICO DEL CALCIATORE CIARAVINO STEFANO (e non CIARVANO come erroneamente pubblicato), ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 17/4/08 ( GARA: ROCCA GORGA – R 11 LATINA DEL 12/4/08 - CAMPIONATO JUN. PROV. LT) di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento disciplinare di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Soc. R11 LATINA, nonché la squalifica del calciatore CIARAVINO STEFANO fino al 16 aprile 2010. La tassa di reclamo va incamerata.
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