COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 86 – Reclamo del calciatore Cagliani Pietro, tesserato soc. Pro Recco, avverso la propria squalifica per cinque giornate. Gara Pro Recco-Colle di Luni del 13 Aprile 2008 Campionato Promozione C.U. n. 57 del 17.4.2008

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 86 - Reclamo del calciatore Cagliani Pietro, tesserato soc. Pro Recco, avverso la propria squalifica per cinque giornate. Gara Pro Recco-Colle di Luni del 13 Aprile 2008 Campionato Promozione C.U. n. 57 del 17.4.2008 La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo con cui il Cagliani contesta l’eccessività della propria squalifica opponendo una propria versione dei fatti in contrapposizione a quella fornita dall’arbitro; • sentito in giudizio il ricorrente; • rilevato che il calciatore è stato sanzionato perché, espulso per aver manifestato un comportamento aggressivo verso l’arbitro ed avergli indirizzato frasi ingiuriose, aveva scalciato per stizza, all’atto del suo allontanamento, la bandierina del calcio d’angolo; • ritenuto che, per quanto riferito dall’arbitro, la sanzione inflitta in prime cure, debba essere considerata eccessiva, per questi motivi accoglie il reclamo e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Cagliani Pietro da cinque a quattro giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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