COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Settimo Milanese Camp. Prom. Gir. G Gara Villanterio/Settimo Milanese del 13/04/2008 C.U. n.40 del CRL datato 17/04/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Settimo Milanese Camp. Prom. Gir. G Gara Villanterio/Settimo Milanese del 13/04/2008 C.U. n.40 del CRL datato 17/04/2008 La società SETTIMO MILANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea SAPORITI per 5 GARE, inibito il dirigente Andrea ALBERTINI sino al 14/05/2008 e squalificato il massaggiatore Pierantonio NEGRINI sino al 30/4/2008; la società reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte al dirigente ed al massaggiatore e la riduzione a due giornate della squalifica al calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito a chiarimenti il direttore di gara, rileva: per quanto riguarda il reclamo, nella parte tesa ad annullare le sanzioni al dirigente ALBERTINI ed al massaggiatore NEGRINI il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS, infatti, il GS ha inflitto agli stessi sanzioni inferiori al mese. In relazione alla squalifica comminata al calciatore SAPORITI, il direttore di gara, sentito da Questa Commissione ha confermato che l’autore dello sputo contro l’assistente si identifica con certezza nel calciatore Andrea SAPORITI, come rilevato dallo stesso Arbitro e del suo assistente. Né può essere accolta la ricostruzione fornita dalla reclamante che assume non essere SAPORITI l’autore della condotta contestata. Infatti, quanto contenuto nel referto arbitrale, peraltro confermato avanti Questa Commissione, è prova privilegiata. La sanzione inflitta dal GS appare del tutto proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore Andrea SAPORITI. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo in ordine alle posizioni di ALBERTINI Andrea e NEGRINI Pierantonio. RIGETTA il reclamo in relazione alla posizione del calciatore Andrea SAPORITI, e dispone l’addebito della relativa tassa.
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