COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°151 del 13/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMB MONTECASSIANO CALCIO avverso esito gara Samb Montecassiano Calcio – Settempeda, del 9.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°151 del 13/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMB MONTECASSIANO CALCIO avverso esito gara Samb Montecassiano Calcio – Settempeda, del 9.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F”. Il reclamo, inerente gara di play-off, è inammissibile per il mancato rispetto delle modalità e dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dalla F.I.G.C. in data 25 febbraio 2008 sul Com. Uff. n. 68/A e dal Comitato Regionale Marche, in data 6 marzo 2008, in allegato al Com. Uff. n. 117. Infatti, pur considerando il preannuncio, pervenuto tempestivamente, quale vero e proprio reclamo per la sua completezza, lo stesso è inammissibile non essendo stato inviato contestualmente alla controparte. Il successivo reclamo, contestualmente notificato alla controparte, è inammissibile per tardività, essendo pervenuto in data 12 maggio 2008 e quindi oltre il termine perentorio delle ore ventiquattro del giorno successivo al 9 maggio 2008, giorno di effettuazione della gara, come richiesto dalla richiamata normativa Federale vigente. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Samb Montecassiano Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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