COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)RECLAMO DELL’ A.C. FENIS AVVERSO DECISIONE DEL G.S. RELATIVA ALLA GARA “FENIS – CVR 2005” DEL 20.4.2008 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C PUBBLICATA SUL C.U. NR. 45 DEL 24.4.2008
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49
del 15 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
b)RECLAMO DELL’ A.C. FENIS AVVERSO DECISIONE DEL G.S. RELATIVA ALLA GARA “FENIS – CVR 2005” DEL 20.4.2008 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C PUBBLICATA SUL C.U. NR. 45 DEL 24.4.2008
La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in relazione a quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe, in data 9 maggio 2008 delibera quanto segue:
Con il reclamo in oggetto la società Fenis si lamenta della sanzione pecuniaria di 200 € comminata dal Giudice Sportivo a seguito della gara del 20 aprile 2008.
I ricorrenti sostengono che i comportamenti ripetutamente offensivi e minacciosi indicati nel referto arbitrale sono stati posti in essere da una persona ben identificabile, nei confronti della quale la società aveva già preso in passato dei provvedimenti e nei confronti della quale anche prima della partita oggetto del reclamo erano stati presi altri non meglio specificati provvedimenti.
La C.D. non ritiene però fondato il ricorso sia perché la società non indica nominativamente il soggetto che sarebbe stato responsabile delle gravi intemperanze nei confronti dell’arbitro, sia – e soprattutto – perché non risulta documentato in alcun modo quanto riferito in ordine a pregresse iniziative della società nei confronti del soggetto “disturbatore”.
P.Q.M.
La C.D: delibera di respingere il reclamo
e dispone l’addebito della tassa non versata.
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