COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale d)Reclamo proposto dalla Società SPORTING ISSOGNE 2001 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara SPORTING ISSOGNE – BELLAVISTA disputatasi il 30/04/08 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A. (Comunicato Ufficiale N° 38 del 3/05/08 della Delegazione Provinciale di Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49
del 15 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
d)Reclamo proposto dalla Società SPORTING ISSOGNE 2001 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara SPORTING ISSOGNE – BELLAVISTA disputatasi il 30/04/08 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A. (Comunicato Ufficiale N° 38 del 3/05/08 della Delegazione Provinciale di Aosta).
Con due distinti reclami, la Società SPORTING ISSOGNE 2001 contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Aosta in base al rapporto arbitrale relativo alla gara SPORTING ISSOGNE-BELLAVISTA disputatasi il 30/04/08 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria-Girone A.
La Società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione dei fatti descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che venga ridotta la squalifica per dieci giornate inflitta al calciatore PINET Gabriele, nonché l’ammenda di € 750,00 decretata nei confronti della stessa Società per le intemperanze poste in essere dai propri tifosi.
In particolare, la società reclamante ammette che il proprio calciatore PINET Gabriele, capitano della squadra, alla notifica del provvedimento di espulsione, abbia profferito delle frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro, senza che queste avessero la connotazione delle minacce e, soprattutto, nega che lo stesso giocatore abbia spintonato il direttore di gara, pur non negando che vi sia stato un leggero contatto per effetto delle spinte ricevute dai propri compagni di squadra che erano accorsi in massa.
Per quanto riguarda le intemperanze messe in atto dai propri tifosi, la Società reclamante cerca di sminuirne i contorni ammettendo solamente che si è trattato semplicemente di rimostranze contro i provvedimenti decretati in maniera ingiusta dall’arbitro nel corso della partita.
La Commissione disciplinare territoriale,
• esaminato attentamente il puntuale e circostanziato rapporto del direttore di gara, il quale riferisce che il calciatore PINET Gabriele, capitano dello SPORTING ISSOGNE, a seguito di una espulsione decretata contro un suo compagno di squadra, si avventava su di lui spingendolo più volte e profferendo insulti e reiterate minacce, cosa che provocava il suo allontanamento dal campo, mentre lo stesso continuava a minacciare l’arbitro;
• ritenuto che appare congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del giocatore PINET Gabriele, per la natura violenta dell’atto, per la reiterazione dei comportamenti ed in considerazione dell’aggravante che i fatti sono stati posti in essere nella sua qualità di capitano della squadra;
• avuto riferimento alle intemperanze del pubblico, che appaiono, anche da una attenta lettura del referto arbitrale, oggettivamente meno gravi di quanto ritenuto dal Giudice sportivo, tanto da consentire una riduzione dell’entità dell’ammenda;
DELIBERA
1. di confermare la squalifica per dieci giornate inflitta al calciatore PINET Gabriele;
2. di ridurre, in parziale accoglimento del proposto ricorso, la misura dell’ammenda ad € 400,00;
3. di nulla disporre per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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