COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara : A.S.D. RACALE – A.S.D. TAMBURI TARANTO del 13 aprile 2008. (Reclamo della A.S.D. TAMBURI TARANTO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 17 aprile 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara : A.S.D. RACALE - A.S.D. TAMBURI TARANTO del 13 aprile 2008. (Reclamo della A.S.D.
TAMBURI TARANTO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico
della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 17
aprile 2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
esperite indagini;
ritenuto che l’episodio, ancorché precisamente individuato dall’arbitro, è consistito in poche gocce di
sostanza liquida (verosimilmente birra) lanciata da sostenitori della A.S.D. TAMBURI TARANTO;
considerato che nonostante la recidiva contestata, la sanzione pecuniaria può ritenersi equa e
adeguata ai fatti occorsi nella misura di euro 250.00;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi l’ammenda inflitta alla società A.S.D. TAMBURI TARANTO ad euro 250.00;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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