COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY OFF Gara: A.S. ISCHIATARANTO – ANDRISANI CALCIO 1985 TA dell’11 maggio 2008 (Reclamo delle Società A.S. ISCHIATARANTO avverso il risultato della gara per posizione irregolare calciatore VITALE Giuseppe).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY OFF Gara: A.S. ISCHIATARANTO - ANDRISANI CALCIO 1985 TA dell’11 maggio 2008 (Reclamo delle Società A.S. ISCHIATARANTO avverso il risultato della gara per posizione irregolare calciatore VITALE Giuseppe). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che dalla documentazione esaminata presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, il calciatore VITALE Giuseppe nato il 19.4.1980 risulta svincolato per decorrenza del tesseramento dal 1° luglio 2007; rilevato, pertanto che la società ANDRISANI CALCIO 1985 TA ha fatto partecipare alla gara succitata il calciatore VITALE Giuseppe che non aveva titolo per prendervi parte in quanto non tesserato; ritenuto pertanto che la succitata violazione va punita con la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a favore della società ISCHIATARANTO; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S. ISCHIATARANTO e per l’effetto infliggersi alla società ANDRISANI CALCIO 1985 TA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.S. ISCHIATARANTO; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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