COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: F.C.D. CALCIO TEAM SANNICANDRO – POL. D. MARCONI del 9 marzo 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: F.C.D. CALCIO TEAM SANNICANDRO - POL. D. MARCONI del 9 marzo 2008 (Reclamo della
Società F.C.D. CALCIO TEAM SANNICANDRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico dei calciatori GIAGNORIO Matteo, RUGGIRRI Antonio e FERRANDINO Ivan di
cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 in data 13.3.2008 della Delegazione Provinciale di
Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
esperite indagini;
considerato che per ammissione dello stesso arbitro la individuazione del calciatore GIAGNORIO
Matteo (quale colpitore dell’arbitro a fine gara) è apparsa molto dubbia;
ritenuto pertanto che sulla base delle indagini esperite può ritenersi verosimile la versione fornita dalla
società reclamante secondo cui il suddetto calciatore, al momento dell’aggressione dell’arbitro, si
trovava già negli spogliatoi insieme a calciatori della squadra avversaria;
ritenuto pertanto che va revocata la squalifica inflitta al calciatore GIAGNORIO Matteo mentre nessun
elemento, al contrario è stato acquisito agli atti del processo per giustificare il comportamento
gravemente antisportivo e violento assunto dai calciatori RUGGIRRI Antonio e FERRANDINO Ivan, le
cui sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo vanno interamente confermate;
Tanto premesso
D E L I B E R A
Revocarsi integralmente la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore GIAGNORIO Matteo,
confermarsi nel resto le altre impugnate decisioni.
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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