COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. PRO CASTELDACCIA (Pa) – avverso ammenda di € 1.000,00 e squalifica del campo per due gare.; Gara “Promozione Play Off” Pro Casteldaccia – Capo D’Orlando del 03 Maggio 2008 C.U. 51 del 07 Maggio 2008 Procedimento 237/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.C. PRO CASTELDACCIA (Pa) – avverso ammenda di € 1.000,00 e squalifica del campo per due gare.; Gara “Promozione Play Off” Pro Casteldaccia – Capo D’Orlando del 03 Maggio 2008 C.U. 51 del 07 Maggio 2008
Procedimento 237/A
Ricorre la società interessata chiedendo la revisione dei provvedimenti impugnati deducendo a motivo della richiesta l’atteggiamento provocatorio posto in essere dai calciatori avversari a tal punto da fare scaturire una rissa generale che ha avuto, però, come protagonisti tra di loro soltanto i calciatori di entrambe le squadre. Ritiene che la punizione inflitta dal Giudice di primo esame appare esagerata anche per il suo contenuto di duplicità:
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: è fuori di ogni dubbio che i calciatori della ricorrente si sono resi responsabili di quanto loro addebitato; và rilevato, però, che non è dato indicare con certezza quanto posto in essere dai sostenitori della società Pro Casteldaccia intervenuti in favore dei propri calciatori precedentemente espulsi venuti, però, alle mani con quelli altrettanto esplsi della società avversaria;
E’ certo invece che un sostenitore del Pro Casteldaccia ha raggiunto un collaboratore ufficiale dell’Arbitro colpendolo con un calcio alla mano destra; trattasi di episodio singolo ed isolato, meritevole comunque, di conseguente provvedimento disciplinare;
Alla luce di quanto sopra osservato
DELIBERA
Di confermare l’ammenda statuita a carico della società A.C. Pro Casteldaccia;
di determinare in una gara la squalifica del campo della società A.C. Pro Casteldaccia.Per l’effetto non si addebita tassa
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