COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. BOMPENSIERE (CL) – avverso la sanzione dell’ammenda a carico della società, delle squalifiche ed inibizioni a carico di propri dirigenti e calciatori – Gara 3CTG del 27/04/2008 Pol. Bompensiere-Over 30 – C.U. (CL) 40 del 30/04/2008 Procedimento 107/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. BOMPENSIERE (CL) – avverso la sanzione dell’ammenda a carico della società, delle squalifiche ed inibizioni a carico di propri dirigenti e calciatori – Gara 3CTG del 27/04/2008 Pol. Bompensiere-Over 30 – C.U. (CL) 40 del 30/04/2008 Procedimento 107/B La ricorrente nel proprio ricorso ha sostenuto un diverso accadimento dei fatti ingigantiti, a suo dire, nella descrizione resa dall’arbitro e assunta dal Giudice Sportivo a prova inconfutabile di quanto effettivamente accaduto. La Pol. Bompensiere chiede pertanto la riforma della sentenza di primo esame con la riduzione delle sanzioni a carico della società e dei propri tesserati. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva tuttavia che il ricorso è stato inoltrato con fax del 05/05/08 e pertanto ben oltre i termini abbreviati indicati nel C.U.41 del 27/02/08 e successivi. Tale irregolarità procedurale rende il ricorso inammissibile con preclusione di esame di merito. P.Q.M. DELIBERA Di respingere per inammissibilità il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Bompensiere, confermando le sanzioni determinate dal Giudice di primo esame e pubblicate sul precitato C.U. (CL) 40 del 30/04/08 e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, di €.130,00.
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