COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 248 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S.D. Massa e Marina Calcio a 5 avverso la decisione del G.S. Territoriale Toscana che ha squalificato il sig. Casali Michele fino al 10.10.2008. C.U. n° 43 del 10.04.2008.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
248 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S.D. Massa e Marina Calcio a 5 avverso la decisione del G.S. Territoriale Toscana che ha squalificato il sig. Casali Michele fino al 10.10.2008. C.U. n° 43 del 10.04.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale della Toscana squalificava il calciatore Casali Michele poiché questi a gioco fermo poneva volontariamente la propria fronte su quella del D.G. spingendolo, senza peraltro causargli conseguenze. Accompagnava tale gesto con frase offensiva.
Il fatto addebitato accadeva nel corso della gara Massa e Marina – Sangiovannese del 04.04.2008.
Con il reclamo proposto la società non contesta l’accaduto, ma si sofferma brevemente sull’entità della sanzione comminata, che a suo avviso appare sproporzionata rispetto al gesto del Casali. A questo proposito allega alcuni dispositivi su casi a suo avviso similari giudicati dal Giudice Sportivo.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
All’odierna udienza nessuno compare.
Ritiene questo Collegio come non ci sia nulla da dire sull’episodio, risultante dagli atti ed espressamente non contestato dalla reclamante.
Sull’entità della sanzione, la C.D.T. non ritiene che possano essere accolte le richieste della società.
Innanzitutto, i dispositivi citati in sede difensiva si riferiscono a decisioni su fattispecie non perfettamente identiche; di poi, rileva la Commissione come il gesto addebitato al Casali sia altamente oltraggioso, minaccioso e di sfida all’autorità in campo. La sanzione irrogata dal primo Giudice tiene conto proprio di questo aspetto, in assenza di conseguenze per l’arbitro. Diversamente, di gran lunga maggiore sarebbe stata la sanzione inflitta.
Proprio le ragioni di equità richiamate dalla reclamante, consigliano di non rivisitare quanto deciso dal Giudice Sportivo, tenuto anche conto che trattasi di gara di calcio a 5.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
237 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo della Montecalvoli calcio a 5 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Bikai Rene Pascal per cinque anni ed inibito il dirigente sig. Giannini Franco per due mesi. C.U. n.40 DEL 20/03/2008.
Nel corso della gara “ Montecalvoli - Misericordia” , valevole per il campionato di serie C 1 calcio a 5, l’arbitro ammoniva il calciatore in oggetto. Alla notifica dell’ammonizione il giocatore prendeva il D.G. per il collo, facendolo indietreggiare per circa 2 metri. Liberatosi dalla stretta dei compagni di squadra, spingeva anche il secondo arbitro, facendolo indietreggiare per circa tre metri.
Infine raggiungeva l’arbitro e lo colpiva con un pugno all’orecchio destro, facendolo cadere a terra e procurandogli stordimento e leggera fuoriuscita di sangue dall’orecchio.
A seguito dell’aggressione subita il D.G. era costretto a ricorrere al trasporto in ospedale, tramite ambulanza, dove veniva immediatamente dimesso con prognosi di tre giorni.
Il giorno successivo alla gara l’arbitro si recava presso l’ospedale di Livorno, lamentando ancora male al collo e nausea. In seguito agli accertamenti del caso gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo del rachide cervicale con prognosi di dieci giorni s.c.
Per la condotta tenuta il calciatore veniva squalificato per cinque anni.
Sempre a seguito degli avvenimenti sopra riportati il G.S. inibiva per due mesi il dirigente accompagnatore sig. Giannini Franco, per aver accusato l’arbitro di aver accentuato le conseguenze dell’aggressione.
Avverso le decisioni del G.S. propongono reclamo sia la società Montecalvoli che il calciatore in proprio.
Per quanto concerne la posizione del dirigente accompagnatore la reclamante, pur ritenendo inopportuna la frase pronunciata dal proprio tesserato, sottolinea come sia stato lo stesso dirigente a chiamare le forze dell’ordine e l’ambulanza. Sottolinea, altresì, come le risultanze del pronto soccorso siano in linea con le dichiarazioni del tesserato in questione. Chiede quindi una riduzione della sanzione.
Relativamente alla posizione del calciatore, firmatario anch’egli del reclamo, preliminarmente il medesimo si scusa di quanto causato con la propria condotta,sostenendo però di essere solo parzialmente responsabile dei fatti a lui ascritti. A tal fine il sig. Bikai si accusa soltanto della frase offensiva e di aver poggiato la mano al collo del D.G. spingendolo. Dichiara che la sua condotta scaturiva da un senso di frustrazione e di rabbia anche a causa di una frase di stampo razzista pronunciata dal D.G. nei suoi confronti. Dichiara, inoltre, di non aver colpito con un pugno l’arbitro e che, solo quando si trovava all’interno del suo spogliatoio, veniva a conoscenza del fatto che l’arbitro aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.
Per i motivi sopra esposti la reclamante chiede anche in questo caso una riduzione sensibile della sanzione. Chiede altresì di essere ascoltata.
In data 18/04/08 compariva davanti a questa C.D. il presidente della società Montecalvoli sig. Gatta Giuseppe. Quest’ultimo, edotto sul fatto del mancato invio alla Commissione giudicante del supplemento di rapporto gara, confermava quanto già sostenuto in sede di reclamo per quanto concerne il dirigente accompagnatore. Chiedeva un rinvio per l’esame della posizione del calciatore.
In data 09/05/2008 comparivano davanti a questa C.D. sia il presidente della reclamante che il calciatore in questione. Alle parti presenti veniva data lettura del supplemento di rapporto, dove l’arbitro confermava in buona sostanza quanto già dichiarato in sede di rapporto gara. Specificando che mentre scappava per raggiungere lo spogliatoio, veniva raggiunto da un pugno all’orecchio che lo faceva crollare a terra, dove rimaneva stordito per alcuni minuti. Soltanto grazie all’intervento di alcuni calciatori, riusciva a raggiungere gli spogliatoi, dove accusava un forte mal di testa e al collo oltre ad una leggera fuoriuscita di sangue dall’orecchio. Nega infine di aver mai pronunciato frasi di tipo razzista.
Questa Commissione esaminati gli atti del procedimento, ascoltate le parti, ritiene opportuno, preliminarmente, evidenziare come la sanzione emessa nei confronti del calciatore rappresenti il massimo della punizione prevista dal C.G.S. Tale premessa appare necessaria per valutare la congruità della squalifica in contestazione. Così come, sempre al fine di calibrare la sanzione, è necessario sottolineare come, nei casi di atti violenti nei confronti dell’arbitro,risulti importante valutarne anche le conseguenze fisiche oltre che la condotta posta in essere. Ebbene nel caso in esame alla condotta più grave ascritta al giocatore, pugno all’orecchio, non è corrisposto un danno sensibile. Infatti il certificato rilasciato dal pronto soccorso contiene la seguente diagnosi : niente di nota all’orecchio destro. Il danno maggiore è stato invece constatato il giorno dopo la gara, quando il D.G. si è recato presso l’ospedale di Livorno. In quella sede gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo del rachide cervicale con prognosi di dieci giorni. Conseguenza, evidentemente, della presa al collo subita.
Pertanto dall’esame degli atti clinici prodotti non emergono conseguenze tali da determinare il massimo della squalifica possibile. Secondo questa Commissione Disciplinare, nel caso di specie, una squalifica per due anni appare più equa rispetto sia alla condotta posta in essere dal giocatore che alle conseguenze della stessa.
Per quanto concerne l’inibizione di due mesi inflitta al dirigente accompagnatore, la sanzione non può che essere confermata, in quanto la frase contestata non è stata smentita neanche in sede di reclamo.
P.Q.M.
Questa C.D. accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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