COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 235 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Union Team Chimera Arezzo Avverso Ammenda € 1000,00 (C.U. N° 40 Del 2032008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 235 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Union Team Chimera Arezzo Avverso Ammenda € 1000,00 (C.U. N° 40 Del 2032008) Propone rituale reclamo la Union Team Chimera Arezzo avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. Toscano con la seguente motivazione: “Perché a fine partita un paio di sostenitori si introducevano indebitamente negli spogliatoi approfittando di una porta lasciata aperta, dopodichè venivano a contatto dopo averli offesi con i giocatori della squadra ospitata provocando una rissa. La stessa veniva sedata per l’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre. Plurirecidiva vedi C.U. n° 28-36.”. La società reclamante con reclamo circostanziato e ben motivato in primo luogo nega che propri sostenitori o tesserati siano venuti a contatto con i giocatori avversari, i quali, forse amareggiati dalla sconfitta, si erano lasciati andare ad episodi di intemperanza danneggiando gli spogliatoi, e solo per placare gli animi esacerbati, e non per alimentare la “rissa” i dirigenti di entrambe le squadre erano intervenuti. Argomenta infatti che, la Union Team Chimera, avendo vinto la partita non avrebbe avuto alcun “movente” e, in relazione al rapporto arbitrale, ne mette in risalto le presunte incoerenze e contraddizioni e, citando giurisprudenza CAF, sostiene la possibilità –appunto in caso in cui la “prova regina” rappresentata dal rapporto arbitrale sia contradditoria- di acquisire documenti probatori estranei alle risultanze ufficiali. A tal proposito durante la udienza del 9 maggio 2008 la reclamante e per essa il legale nominato Avv. Messeri, producevano dichiarazioni sottoscritte da due ufficiali di P.G. presenti in borghese alla gara. All’udienza venivano altresì dibattuti i temi relativi al reclamo ed alla sanzione per la quale, in via di tesi, si chiedeva l’annullamento per l’assenza di responsabilità alcuna, in ipotesi una congrua riduzione essendo la sanzione non commisurata ai fatti ascritti, anche in ragione delle attenuanti, rappresentate da un lato dal fattivo comportamento dei dirigenti, dall’altro dalla provocazione dei calciatori avversari, prevalenti sulla contestata aggravante della recidiva. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Innanzitutto da un punto di vista di istruzione probatoria non possono essere accolte le istanze istruttorie della reclamante poiché sono inammissibili sia le prove testimoniali sia il confronto con il D.G. per epresso divieto del CGS. Quanto alla produzione documentale effettuata all’udienza di dichiarazioni sottoscritte da due ufficali di P.G., la Commissione ritiene di non poterle acquisire e, comunque, di non poterne tenere conto poiché da un lato la produzione appare irrituale, dall’altro, tale produzione si configura come un tentativo di aggirare la norma che vieta la prova per testi a confutazione di quanto emerso dal rapporto arbitrale. Va ricordato che il carattere di prova privilegiata che riveste il rapporto è principio cardine del processo sportivo. Nel caso di specie il D.G. nel proprio supplemento di rapporto conferma quanto già riferito ed anzi arricchisce di particolari, che portano a ritenere provate le circostanze relative alle violenze commesse da sostenitori della reclamante all’interno degli spogliatoi, ed anche a fornire un “movente” rappresentato dalla reazione dei calciatori della squadra avversari alla derisione degli spettatori per il risultato della gara e la posizione in classifica. Peraltro il D.G. conferma le intemperanz e dei calciatori della squadra avversaria e dei danni da essi fatti agli arredi dello spogliatoio. La domanda di tesi va pertanto respinta. Quanto alla domanda di ipotesi, ovvero la riduzione dell’ammenda, osserva questa C.D. che la determinazione dell’ammenda da parte del primo giudice deve necessariamente partire dal minimo edittale stabilito dall’art. 14 n. 2 CGS in € 500,00 per i dilettanti, ditalchè la contestata recidiva fa sì che la sanzione da irrogarsi debba essere necessariamente superiore non solo al minimo edittale, ma anche alla prima sanzione comminata in ragione della necessaria maggiore afflittività. Nel caso di specie mentre la prima sanzione comminata con il comunicato n° 28 non poteva essere considerata per la recidiva, posto che non trattavasi di atti violenti dei sostenitori, ma solo di intemperanze verbali, la seconda sanzione, comminata con il C.U. n° 36 di € 600,00 appare abbastanza grave e tale da integrare perfettamente la fattispecie. Del resto la Union Team non ha appellato tale sanzione e, quale che sia stata la ragione di tale mancata impugnazione, ha prestato acquiescienza. Le attenuanti invocate debbono essere prese in esame, ma non possono essere prevalenti o paritarie con la contestata aggravante, esse possono solo influire sulla determinazione della sanzione finale. Sotto quest’ultimo aspetto la C.D. intende accogliere il reclamo riducendo la sanzione comminata a € 800,00. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce l’ammenda alla reclamante a Euro 800,00, dispone restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it