COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TREBULANA.M AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 150 DEL 9.5.2008 IN MERITO ALLA GARA TREBULANA-GAVIGNANO DEL 7-5-2008 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TREBULANA.M AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 150 DEL 9.5.2008 IN MERITO ALLA GARA TREBULANA-GAVIGNANO DEL 7-5-2008 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. La società Trebulana.M ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo avverso le decisioni del competente Giudice Sportivo che aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara e la squalifica dei calciatori Cicolani Gino, Sbrulli Stefano, Amici Ivan, Bernardini Mirko, Rossi Alessandro. Nel rapporto di gara l’Arbitro riferisce di essere giunto sul campo di gioco alle ore 16.45, mentre la gara era programmata alle ore 16,00, in quanto avvisato della designazione solo alle ore 16,15. Dichiara di aver proceduto all’appello seppur velocemente e di aver notato sin dall’arrivo sul campo di gioco una accesa ostilità da parte dei calciatori e dirigenti del Tribulana. Durante tutto il primo tempo, terminato peraltro con il vantaggio della squadra di casa per uno a zero, i tifosi locali lo avevano fortemente contestato e minacciato ed anche i calciatori locali erano stati molto accesi in proteste e minacce. Al termine del primo tempo nel rientrare nello spogliatoio aveva subito le minacce dei calciatori locali tanto da addivenire a cinque espulsioni ed alla conseguente sospensione della gara. Riferisce nel rapporto il Commissario di campo designato per la gara era giunto alle ore 16,50 e che aveva avvisato le squadre che avrebbe provveduto all’identificazione tra il primo ed il secondo tempo. Al termine del primo tempo il Commissario era stato chiamato dall’Arbitro che gli riferiva di essere stato minacciato da quattro calciatori della Trebulana.M, il n. 2, 4, 10 e 11 e che era intenzionato a sospendere la gara. Il Commissario cercava di convincere l’Arbitro a condurre a termine l’incontro e si attivava per far chiamare la forza pubblica dai dirigenti locali. A quel punto l’Arbitro procedeva all’appello della società Gavignano ma quando era in procinto di fare l’appello della Trebulana.M, l’Arbitro si scagliava adirato contro alcuni calciatori della Trebulana.M con la frase “ma chi minacciate voi ?” e restituiva distinte e documenti ai dirigenti chiudendosi nel suo spogliatoio. Sopraggiungeva la forza pubblica che provvedeva a far allontanare senza alcun disturbo il direttore di gara. Il Commissario raggiungeva quindi l’Arbitro che stava discutendo con i Carabinieri nei pressi dell’uscita sulla Salaria e qui il direttore di gara gli precisava ulteriormente di aver considerato espulso un calciatore della squadra di casa al termine del primo tempo e di essere stato attorniato da altri calciatori della stessa squadra che lo avevano minacciato. Il Giudice Sportivo adottava quindi i provvedimenti indicati in premessa. Nel reclamo la Trebulana.M asserisce che l’Arbitro giunto in grave ritardo non aveva effettuato il riconoscimento prima della gara e che aveva assunto un comportamento strano, incompatibile con la funzione ricoperta, quasi come una persona che non avesse mai arbitrato una gara di calcio. Al termine del primo tempo, terminato in vantaggio, i suoi calciatori si erano portati tranquillamente verso gli spogliatoi e l’Arbitro aveva comunicato inopinatamente la sospensione della gara per presunte minacce che però non erano state confermate dinanzi ai Carabinieri intervenuti. L’Arbitro aveva poi effettuato il riconoscimento del Gavignano ma non quello della Trebulana ed aveva poi definitivamente sospeso l’incontro. Emerge dagli atti un insanabile contrasto tra quanto affermato dal direttore di gara e quanto riportato dal commissario di campo, ribadito nel reclamo, sulle modalità di identificazione delle squadre all’inizio della gara che determinerebbe, qualora venisse confermata la circostanza della mancata identificazione prima dell’inizio della gara di entrambe le squadre, conseguenze inevitabili sulla regolare effettuazione della stessa. Ritiene quindi la Commissione che tale circostanza debba essere accertata con l’acquisizione di ogni ulteriore prova, ivi compresa l’audizione dei dirigenti e dei calciatori delle squadre, che determini effettivamente il tempo ed il modo della identificazione, nonché per accertare la dinamica dei fatti che hanno portato alla sospensione della gara. A tal fine ritiene indispensabile trasmettere gli atti alla Procura Federale, ordinando la sospensione del procedimento sino all’esito degli stessi accertamenti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare ORDINA La trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’espletamento degli accertamenti descritti in motivazione. Sospende il procedimento ed ogni decisione anche in merito alla tassa reclamo
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