COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO IL PROVVEDIMANTO DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON COM. UFF. N.129 DEL 03.04.2008. (GARA A.S.D. SORA CALCIO 1907- A.S.D.CITTA’ DI ALATRI del 29.3.2008 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO IL PROVVEDIMANTO DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON COM. UFF. N.129 DEL 03.04.2008.
(GARA A.S.D. SORA CALCIO 1907- A.S.D.CITTA’ DI ALATRI del 29.3.2008 - Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
ascoltata , come da richiesta la Società reclamante,
osserva quanto segue:
Risulta dagli atti ufficiali di gara , che durante l’incontro, alcuni sostenitori della Società ricorrente facevano esplodere una bomba carta nei pressi della tribuna , senza alcuna conseguenza.
I medesimi tifosi intonavano cori offensivi contro le forze dell’ordine presenti, la terna arbitrale e gli Organi federali.
Al termine della partita i predetti sostenitori lanciavano bottigliette contro i calciatori ospiti , senza conseguenze come meglio riportato dal rapporto del commissario di campo.
L’istante , per essa il suo presidente, nell’occasione rappresentato e difeso dall’Avv. Ivo Baldassini, nella sua esposizione tendeva a sminuire il comportamento addebitato ai propri sostenitori, respingendo il fatto relativo al lancio di bottigliette contro la squadra avversaria.
Inoltre la reclamante evidenziava circa l’esplosione della bomba carta, che gli agenti della Polizia di Stato preposti al servizio d’ordine, avevano effettuato i filtraggi delle persone e la previa bonifica dello stadio.
Il difensore in sede di audizione , ribadiva punto per punto il suo ricorso e argomentava, in opposizione alla decisione del giudice di primo grado, con deduzioni sia sul difetto della motivazione impugnata, ( e ciò a dir proprio sul mancato ossequio al principio generale dell’ordinamento giuridico espresso dall’art.111 della Costituzione italiana), che sulla determinazione normativa della sanzione dell’ammenda; ( peraltro reputata eccessiva anche comparandola nell’applicazione rispetto ad altre fattispecie) e rilevando nel merito, un eccesso di potere e una violazione del diritto alla difesa come espresso dall’art. 24 della Costituzione.
Per quanto sopra il procuratore del Sora calcio 1907, chiedeva una congrua riduzione della sanzione inflitta.
Il ricorso non può essere accolto.
Il provvedimento adottato dal giudice di primo grado, secondo norma e in base a diritto, risulta essere invece rispettoso di tutti i principi generali a cardine del nostro ordinamento giuridico, e di conseguenza lo stesso appare ben adeguato alla reale portata degli eventi violenti verificatisi nel corso della gara, che sono stati citati con dovizia sia nel rapporto dell’arbitro, ( per quanto concerne i cori offensivi dei tifosi del Sora, rivolti contro la dignità e la funzione delle forze dell’ordine e degli organi federali), che nella stessa relazione del Commissario di campo.
Alla fonte di tale statuizione vi è la fondatezza di un giudizio che è pure caratterizzato e scaturito dalla competenza e dalla considerazione imprescindibile,( che porta poi ad analizzare ogni singola caso), della norma in generale come di quella speciale inerente l’ordinamento sportivo facente capo alla FIGC.
Considerato che in relazione a ciò , ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del c.g.s. i rapporti degli ufficiali di gara assurgono a fonte privilegiata di prova , alla luce dei fatti, la Società per quanto incresciosamente verificatosi nel corso della gara, è tenuta sicuramente a risponderne in virtù del disposto all’art.12 comma 3 e per l’art. 14 comma 1, precisamente alle sanzioni applicabili e contemplate nel penultimo capoverso del comma 2. del c.g.s.
Pertanto;
DELIBERA
di respingere il reclamo , confermando il provvedimento adottato dal Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio , con Com. Uff. N.129 del 03.04.2008 , e quindi l’ammenda di euro 1.000,00 a carico della Società A.S.D. Sora Calcio 1907.
La tassa reclamo versata va incamerata.
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