COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI TULLIO CRISTIAN E DELL’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOC. NUOVA VELLETRI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DEL 17/4/08 (Gara: NUOVA VELLETRI – POL. PARR. BORGO GRAPPA del 13/4/08 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI TULLIO CRISTIAN E DELL'AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOC. NUOVA VELLETRI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DEL 17/4/08 (Gara: NUOVA VELLETRI - POL. PARR. BORGO GRAPPA del 13/4/08 - Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Di Tullio non ha avuto alcun diverbio con un avversario, né tanto meno ha spinto l'Arbitro, che probabilmente lo ha confuso con altro giocatore. La società reclamante si è inoltre opposta all'ammenda, sostenendo di aver regolarmente consegnato la richiesta della Forza Pubblica e ribadendo inoltre che nello spogliatoio l'Arbitro non mancava l'acqua calda. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha confermato che i Dirigenti della Soc. Nuova Velletri, sebbene fossero stati da lui sollecitati, sia al momento dell'appello che nell'intervallo della gara, non gli avevano presentato la richiesta della Forza Pubblica, e ha inoltre riferito non aver potuto fare la doccia, in quanto per un difetto del miscelatore, fuoriusciva o acqua caldissima o troppo fredda. L'Arbitro ha infine precisato che, al termine dell'incontro, il giocatore n. 4 Di Tullio Cristian, che egli aveva già notato nel corso della gara per il suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli avversari, era venuto a diverbio con un calciatore avversario, ed essendo egli intervenuto per calmarlo, lo stesso giocatore gli aveva rivolto una espressione irriguardosa e, subito dopo, gli aveva dato una spinta sul petto con le due mani, facendolo indietreggiare di mezzo passo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, che come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato che responsabile della spinta nei confronti dell'Arbitro è stato senza dubbio il giocatore Di Tullio. Considerato tuttavia che tale gesto è stato compiuto soltanto per esprimere insofferenza per l'intervento del Direttore di gara, ma senza alcun intento di natura aggressiva si ritiene di ridurre lievemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Sanzione che andrà ridotta anche per quanto concerne l'ammenda a carico della Soc. Nuova Velletri, colpevole di non aver presentato all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, ma non di aver fatto mancare l'acqua calda nel suo spogliatoio. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore DI TULLIO CRISTIAN dal 31 ottobre 2008 al 31 agosto 2008, nonché l'ammenda a carico della Soc. NUOVA VELLETRI da € 100,00 a € 50,00. La tassa di reclamo va restituita.
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