COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALVITO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FAGIOLO ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 68 DEL 17.4.2008 (Gara: ESPERIA – ALVITO del 17.4.2008 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALVITO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FAGIOLO ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 68 DEL 17.4.2008 (Gara: ESPERIA – ALVITO del 17.4.2008 – Campionato III Categoria Frosinone) Dagli atti si evince chiaramente che il reclamo proposto della Società ALVITO è stato spedito in data 30.4.2008 per impugnare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n. 68 del 17.4.2008. Tale circostanza confligge con le prescrizioni contenute nell’art. 46 comma 4 del C.G.S. secondo le quali il reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo va proposto alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. Pertanto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe. La tassa reclamo va incamerata.
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