F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 4. RICORSO PER REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 2, C.G.S. DEL C.S. S.DONNINO BISENZIO AVVERSO DECISIONE COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA ALLENATORE CORSI SAVERIO GERALDO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 5 del 9.02.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 4. RICORSO PER REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 2, C.G.S. DEL C.S. S.DONNINO BISENZIO AVVERSO DECISIONE COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA ALLENATORE CORSI SAVERIO GERALDO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 5 del 9.02.2008). Visto il ricorso “per revisione”, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., proposto dal Centro Sportivo San Donnino Bisenzio avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 9.2.2008, con cui, in parziale accoglimento del ricorso dell’allenatore Saverio Gerardo Corsi, è stato dichiarato l’obbligo della società, attuale ricorrente, di pagare la somma complessiva di € 2.272,50, oltre agli interessi di mora. - Considerato che le decisioni dei Collegi Arbitrali presso la L.N.D. sono inappellabili e che non è altresì proponibile avverso detti lodi ricorso per revocazione/revisione ai sensi del citato art. 39 C.G.S., trattandosi di rimedio che può essere proposto avverso “tutte le decisioni (inappellabili o divenute irrevocabili) adottate dagli Organi della Giustizia sportiva”, quali non possono essere definiti i Collegi arbitrali in discussione ai sensi dell’art. 34, comma 4, dello Statuto Federale; - considerato, peraltro, che la ricorrente società afferma, allegando la relativa documentazione, di aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto conformemente a quanto deciso nel lodo, con possibili conseguenze, pertanto, anche sull’interesse a ricorrere nella presente sede avverso la detta decisione. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revisione come sopra propostodalla Società C.S. S. Donnino Bisenzio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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