COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Istanza di grazia calciatore Pappalardo Angelo, nato il 15.1.1974, matricola n.2.658.391, già tesserato U.S. S.Maria di Licodia

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Istanza di grazia calciatore Pappalardo Angelo, nato il 15.1.1974, matricola n.2.658.391, già tesserato U.S. S.Maria di Licodia Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., - vista l’istanza inoltrata dal calciatore Pappalardo Angelo, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia in ordine alla sanzione della squalifica fino al 13.09.2008 inflittagli da Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 17 del 17.9.2003, per il comportamento gravemente offensivo, minaccioso e violento nei confronti del direttore della gara Megera 908/S.Maria di Licodia del 13.9.2003; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 33, comma 8, dello Statuto Federale e 27 del Codice di Giustizia Sportiva alla Corte di Giustizia Federale; - rilevato che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione del 7 maggio 2008 (Comunicato Ufficiale n. 179/CGF) ha espresso parere sfavorevole, in quanto non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei alla concessione all’invocato beneficio.
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