COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. MAZZAGATTA FRANCESCO, NELLA SUA QUALITA’ DI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SULMONA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E ART. 40, COMMA II, PUNTO ”G”, REGOLAMENTO A.I.A. (ORA ART. 40, COMMA III, PUNTO ”H”).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. MAZZAGATTA FRANCESCO, NELLA SUA QUALITA’ DI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SULMONA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E ART. 40, COMMA II, PUNTO ”G”, REGOLAMENTO A.I.A. (ORA ART. 40, COMMA III, PUNTO ”H”). Con nota del 12/03/08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Mazzagatta Francesco, nella suindicata qualità per rispondere della violazione degli articoli sopra citati, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere omesso di indicare nel referto l’ammonizione di un calciatore e l’allontanamento di un tecnico decretati nel corso della gara G.S. Castelvecchio Subequo – Polis Paganica, disputata il 25.2.2007, per ilo campionato di III categoria. Con raccomandata r.r. del 7/4/08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al soggetto deferito la violazione della norma sopra richiamata a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando lo stesso che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 19/5/08, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’udienza all’uopo fissata, compariva il solo rappresentante della Procura Federale, Avv. Andrea Magnanelli il quale, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l’applicazione dell’inibizione per mesi due del Mazzagatta. Osserva la Commissione che la responsabilità di quest’ultimo risulta per tabulas avendo egli reso esplicita ammissione delle proprie responsabilità dinanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 15/6/07, anche se lo stesso ha giustificato il proprio comportamento sostenendo di essere incorso in una mera dimenticanza anche io considerazione del fatto che aveva arbitrato la gara con elevato stato febbrile, visto che nessuno aveva potuto sostituirlo. Ritiene a stessa Commissione che tale comportamento sia stato determinato da negligenza e, pur integrando la violazione delle norme contestate, sia meritevole di una sanzione di non particolare entità, come, peraltro, richiesto dal rappresentante della Procura Federale in assenza di prova circa la volontarietà dell’omissione per i fini indicati dalla società denunciante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Mazzagatta Francesco per mesi due. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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